Il cuneo fiscale è la differenza tra il costo aziendale del lavoratore ed in netto dallo stesso percepito.
Beni e servizi:
dal 1° gennaio 2023 si è tornati al valore originario previsto di 258,23 euro nel periodo di imposta. Attenzione però che se tale limite viene superato nel corso del citato periodo di imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito. Rientrano in questa categoria a titolo esemplificativo: buoni spesa e buoni benzina, buoni acquisto, autovettura ad uso promiscuo, polizza rischi extra professionali. Si ricorda, come già richiamato nelle nostre precedenti newsletter, che possono essere riconosciuti anche ad personam.
Buoni pasto:
non sono imponibili fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4,00, elevato ad euro 8,00 per i soli buoni pasto emessi in formato elettronico. Si ricorda che devono essere riconosciuti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee.
Buoni benzina:
il decreto Trasparenza carburanti, ha previsto che il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200,00. In sede di conversione in legge è stato approvato un emendamento che renderebbe il valore del buono euro esente solo da un punto di vista fiscale ma non contributivo. L'AdE esclude dalla platea dei destinatari i collaboratori coordinati e continuativi, i tirocinanti e gli amministratori di società che, pur percependo un reddito assimilato a lavoro dipendente, non rientrano nella categoria dei lavoratori subordinati. Sempre l'amministrazione fiscale ha confermato che il buono benzina essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam” e che rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale relativa ai beni e servizi.
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