Il luogo di lavoro? Il luogo dove si svolgerà la prestazione lavorativa è uno degli elementi essenziali del contratto di lavoro, ma come tale non è immutabile.
La trasferta? La trasferta consiste in un mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa con previsione certa di rientro nella sede di lavoro originaria.
Cosa si intende per “temporaneo”? Non esiste una vera e propria quantificazione legale del termine “temporaneo” ed è da ritenersi quindi definibile come un periodo determinato oltre il quale sia previsto il rientro in sede del lavoratore.
Come deve essere retribuita? Oltre alla remunerazione delle ore effettivamente lavorate così come di norma, i CCNL di settore possono prevedere diversi tipi di indennità che variano dalla mera rifusione delle spese effettivamente sostenute sino ad una indennità giornaliera ad hoc.
Che natura ha questa indennità? Ai fini fiscali e contributivi, l'indennità di trasferta non costituisce retribuzione e quindi è del tutto esente sino all’importo di euro 46,48 per trasferte nel territorio italiano ed euro 77,47 per l’estero.
Il trasferimento? A livello legislativo non si trova nessuna definizione di trasferimento, ma la giurisprudenza ha progressivamente inquadrato la fattispecie come un mutamento definitivo del luogo geografico della prestazione lavorativa, presso un’unità produttiva autonoma ma facente sempre capo al medesimo datore di lavoro.
E’ sempre legittimo il trasferimento? No, il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. E’ opportuno evidenziare come non esista nel nostro ordinamento il c.d. “trasferimento punitivo o disciplinare”.
Come deve essere retribuito? Di norma i CCNL di settore prevedono una serie di indennità una tantum che di fatto vanno a coprire i costi sostenuti dal lavoratore per attuare il cambio definitivo di residenza quali: costo per il trasloco, eventuale penale per il recesso anticipato dall'affitto, ecc.
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