Cos’è una sanzione disciplinare? La sanzione disciplinare è il provvedimento che il datore di lavoro commina al lavoratore reo di un comportamento omissivo o commissivo contrario ai disposti normativi o contrattuali al termine di un procedimento disciplinare.
Cos’è un procedimento disciplinare? Il procedimento disciplinare inizia con la contestazione, in forma scritta, del fatto addebitato al lavoratore. Il fatto deve essere contestato in maniera specifica e immediata. Entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione il lavoratore può chiedere un’audizione al datore di lavoro per rendere le proprie giustificazioni o può esporre le proprie ragioni per iscritto. La sanzione non può essere irrogata prima che siano decorsi 5 giorni dalla contestazione, a meno che (Cass. n. 6900/2003) il lavoratore abbia già pienamente esercitato il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore le proprie giustificazioni.
E quali sono le sanzioni? Le sanzioni posso essere di natura conservativa quali: rimprovero scritto, multa o sospensione, ovvero di natura espulsiva quale il licenziamento disciplinare.
E quale comminare? Di norma i CCNL prevedono una casistica esemplificativa ma in ogni caso la sanzione comminata deve essere proporzionale all’infrazione commessa dal lavoratore. Una deroga al principio di proporzionalità è prevista solo in caso di recidiva.
Cos’è la recidiva? L’aggravante della recidiva si concretizza quando il lavoratore reiteri un comportamento illecito che ha già dato luogo, nel biennio precedente, a un provvedimento disciplinare. In questo caso il datore può comminare una sanzione più grave rispetto a quella normalmente applicabile, ma solo ove la recidiva, o i precedenti disciplinari che la integrano, abbiano formato oggetto della preventiva contestazione al lavoratore, a pena di nullità della sanzione.
Quindi? In linea di principio è da escludere che la commissione di tre inadempimenti, configuranti anche recidiva, porti quale automatica conseguenza il licenziamento disciplinare poiché il principio di proporzionalità della sanzione resta il criterio di valutazione predominante.
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