Super greenpass e lavoro:

facciamo chiarezza!

Resta sempre aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter!

  • Come si ottiene il Green Pass Rafforzato (o Super Green Pass)? Viene rilasciato a coloro che hanno completato almeno il ciclo di vaccinazione primario (due dosi o una nel caso di vaccini monodose) o che siano guariti. Sarà valido: - da 15 giorni dopo la somministrazione della 1ª dose di vaccino e fino alla data prevista per la somministrazione della 2ª dose; - immediatamente dopo la somministrazione della 2ª dose e con una validità di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla terza dose - a seguito di guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 e senza somministrazione di vaccino con validità di 6 mesi.
  • A cosa serve? Dal 15.02.2022 e fino al 15.06.2022, il Super Green Pass diviene obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro (pubblici e privati) per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni. Resta necessario il Green Pass Base per tutti gli altri lavoratori.
  • E se non viene presentato? I lavoratori che comunichino di non possedere il Green Pass o che ne siano privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno immediatamente considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31.03.2022 (cessazione dello stato di emergenza). Per i soggetti obbligati, invece, al possesso del Green Pass “rafforzato” l’assenza ingiustificata arriva fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 15.06.2022. Dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili (anche più volte) fino al termine del 31.03.2022. La disposizione vale fino al 15.06.2022 per soggetti obbligati al possesso del Green Pass “rafforzato”.
  • Chi deve controllare? Sarà il datore di lavoro a dover verificare il possesso della certificazione verde da parte dei propri lavoratori e anche da parte di quelli esterni. A tal fine, devono essere definite le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. La norma, più nel dettaglio, impone che ogni datore individui con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.
  • Sanzioni? Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è, invece, prevista una sanzione da € 400 a € 1.000.

Il sito rappresenta uno strumento per fornire informazioni sull'attività professionale esercitata, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza ed è, quindi, conforme al dettato del nuovo art.13 del Codice Deontologico dei Consulenti del Lavoro come approvato dal Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro in data 30/31 marzo 2000.
Privacy - Informativa Cookie
P.IVA 01204350035

HTML Website Generator